L’Europa ha chiesto delle modifiche al DM 269/2010 in merito a cauzione e capitale sociale per gli istituti di Vigilanza e a servizi occasionali e transfrontalieri per le investigazioni private. Ma cosa chiede la Commissione Europea in dettaglio? E quali conseguenze porteranno le richieste dell’Europa nell’attuale scacchiera competitiva e nella tenuta occupazionale? L’abbiamo chiesto a Vincenzo Acunzo, Coordinatore dell’Unità Organizzativa per la Vigilanza privata presso il Ministero dell’Interno.
Quali sono le modifiche richieste dalla Commissione Europea al DM 269/2010?
In estrema sintesi, per gli investigatori privati la Commissione Europea chiede una norma che consenta i servizi occasionali o transfrontalieri con una semplice notifica da inviare all’autorità nazionale dieci giorni prima dell’inizio del servizio.
Per la vigilanza privata l’Europa chiede invece l’eliminazione dell’obbligo del capitale sociale e del parametro della cauzione legato al territorio (ossia l’incremento di 1000/500 euro ogni tot abitanti).
Questo cambio di passo (e in particolare i nuovi criteri per la determinazione della cauzione) inciderà in modo positivo o negativo sulle imprese italiane e sulla tenuta occupazionale?
I nuovi criteri di determinazione ridurranno – in parte – gli importi delle cauzioni, ma dubito che il problema fosse il pagamento della cauzione. Cauzione che, non a caso, sino ad oggi gli istituti seri (piccoli, medi o grandi che fossero) non hanno mostrato problemi a prestare nei modi previsti dal 269/2010. Al contrario, quegli importi costituivano uno sbarramento alle estensioni selvagge da parte di chi, pur non in regola con le disposizioni di legge, cercava di acquisire posizioni a qualunque costo. Applicando il nuovo sistema, questo rischio potrebbe essere più concreto, pertanto l’Amministrazione della pubblica sicurezza è chiamata ad un’azione di controllo sempre più efficace e penetrante. In questo senso fondamentale sarà l’opera degli organismi di certificazione indipendente. Resta comunque il fatto che non è sempre facile coniugare le istanze europee con le “specificità” del sistema italiano.
Con che modalità apporterete tali modifiche ad un atto già in vigore? Occorrerà un nuovo Decreto del ministero dell’Interno o si potrà emendare qualche altro atto (es. un cd. milleproroghe)?
Occorrerà emanare un nuovo Decreto Ministeriale per modificare il DM “capacità tecnica”. Il nuovo decreto dovrà poi passare in UNI e in Commissione Consultiva.
Questo l’iter rituale: non appena pronta la bozza di modifica, sarà cura del Dipartimento di PS presso il ministero dell’Interno mandare il testo alla Commissione Europea. Una volta ricevuto l’assenso dall’Europa e della Commissione Consultiva Centrale, si potrà sottoporre il testo alla firma del Ministro.
E il decreto sugli enti di certificazione che fine ha fatto?
Quel decreto dovrà tornare al Consiglio di Stato, che ha chiesto alcune modifiche e, quindi, essere comunicato all’Europa. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione potrà essere emanato.
Se dovessi azzardare una previsione temporale, direi che ottimisticamente potrebbe essere pronto per metà novembre.
Prima ha citato la Commissione Consultiva Centrale. Non appena partite le richieste relative alla ricomposizione del tavolo, si è riaccesa l’antica diatriba tra le varie componenti, e in particolare la questione della maggiore rappresentatività e la presenza di Associazioni che raccolgono aziende di “portierato”. Vogliamo fare chiarezza?
Direi che è il caso. A tutte le Associazioni che vantano qualche rappresentatività nelle attività di cui all’art. 134 TULPS (quindi non anche il cd. portierato, categoria non prevista dal regolamento d’esecuzione) è stata fatta richiesta di inoltrare i dati della propria rappresentatività e di indicare, per mera semplificazione del procedimento, i nominativi degli eventuali partecipanti.
Una volta ricevute le comunicazioni sarà predisposto il decreto di nomina, tenendo presente che la legge prevede che la partecipazione, per quanto riguarda le Associazioni, è limitata a non più di un esperto (con relativo membro supplente) designato da ciascuna delle organizzazioni degli istituti di vigilanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel limite massimo di quattro. Tutto qui.