MILANO – Ora che il DM 269/2010 è integralmente applicabile, con sanzioni che possono arrivare fino alla revoca della licenza, la qualità dei servizi offerti e la sussistenza dei requisiti minimi imposti dalla riforma agli Istituti di Vigilanza privata dovrebbero finalmente poter diventare un vantaggio competitivo per chi si è adeguato correttamente e nei termini.
E’ però essenziale che chi si è adeguato possa certificare la sussistenza di tali requisiti.
Ma come? Questo il tema al centro del seminario curato dall’Assiv in fiera SICUREZZA lo scorso 7 novembre. Un tema, quello del sistema di certificazione, di particolare attualità, dal momento che il Ministero dell’Interno si appresta ora ad emanare un nuovo decreto sulle modalità di riconoscimento degli organismi di certificazione indipendente, ai quali spetterà coadiuvare i Prefetti nell’accertamento dei requisiti minimi di qualità degli istituti, dei servizi e del progetto organizzativo.
“Il DM ora in itinere è un altro passo decisivo sulla strada della qualità del servizio. Con questo decreto il mercato dovrebbe infatti acquisire maggiore certezza, potendo contare su operatori la cui affidabilità e rispondenza alle norme viene verificata in maniera costante da altrettanti professionisti che, a loro volta, agiscono sotto il controllo del Ministero dell’Interno” – ha dichiarato Vincenzo Acunzo, Coordinatore U.O. Vigilanza Privata Dipartimento della pubblica sicurezza presso il Ministero dell’Interno, direttamente ai microfoni di www.vigilanzaprivataonline.com.
In sostanza, non sarà più possibile nascondersi nelle pieghe della lentezza e della burocrazia dell’apparato pubblico per violare le regole. Finchè però il sistema certificativo non opererà a pieno regime, toccherà ancora alle Prefetture, attraverso la rete territoriale delle Conferenze provinciali permanenti, verificare la conformità delle imprese alla nuova trama normativa.
Ma quando uscirà questo decreto? “Non è ancora possibile fare previsioni, perchè mancano il passaggio in Commissione consultiva centrale, il parere del Consiglio di Stato e la comunicazione alla Commissione europea. Con un’approssimazione ottimistica, entro la prossima primavera potrebbe essere operativo” – risponde Acunzo.
Le modalità sono però abbastanza definite e si inquadrano in un sistema ben consolidato a livello internazionale: quello dell’accreditamento. Ripercorrendo quanto già avviene per la certificazione accreditata, il ministero ha ipotizzato un sistema che preveda sia requisiti di carattere generale, sia requisiti specifici. Su questa base, in sottocommissione è stata approvata una bozza di decreto che, a grandi linee, prevede che:
– per la certificazione della conformità ai parametri di cui all’Allegato A del DM 269/2010, gli Organismi debbano essere accreditati da un Ente di Accreditamento designato da uno Stato UE, ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008:
a) in relazione alla EN 45011 o ISO 17065, per la certificazione degli istituti di vigilanza privata e dei relativi servizi, a fronte della norma UNI 10891;
b) in relazione alla EN 45011 o ISO 17065, per la certificazione delle centrali operative e delle centrali di telesorveglianza, a fronte della norma UNI 11068 /CEI EN 50518;
c) in relazione alla ISO 17024, per la certificazione del professionista della security, a fronte della norma UNI 10459.
Gli enti certificatori indipendenti
Il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza curerà la tenuta dell’elenco degli organismi di certificazione indipendente degli istituti autorizzati a norma dell’art. 134 T.U.L.P.S.
L’elenco sarà pubblico e consultabile sul sito del Dipartimento della pubblica sicurezza.
Come ottenere l’accreditamento
Per ottenere il riconoscimento di organismo di certificazione indipendente e la relativa iscrizione all’elenco, gli enti dovranno presentare istanza, a firma del legale rappresentante, dichiarando il possesso dei requisiti e l’assenza di rapporti di collaborazione con istituti di vigilanza privata o con associazioni di categoria, e corredare la richiesta con:
– certificato della Camera di commercio, in corso di validità, attestante l’assenza di elementi ostativi ai sensi dell’art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e segg. (disposizioni antimafia);
– certificato di accreditamento.
Cosa certificano gli organismi
Gli organismi di certificazione indipendente certificano il rispetto delle previsioni del DM c.d. capacità tecnica (269/2010) e delle norme UNI, CEI ed EN di riferimento.
Gli istituti di vigilanza che operano nel rispetto della normativa e delle norme UNI e CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati UE o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano conformi.
Verifiche iniziali, di sorveglianza e di rinnovo
Per gli istituti che chiedono il rilascio dell’autorizzazione prefettizia, la verifica iniziale condotta dagli organismi di certificazione indipendente è volta a dimostrare, dal punto di vista documentale e organizzativo, la conformità del progetto al DM 269/2010 ed alle norme UNI e CEI di riferimento.
Per gli istituti già autorizzati, la verifica iniziale condotta dagli organismi di certificazione indipendente è volta a dimostrare, sul piano documentale, organizzativo, operativo e di gestione dei servizi, la conformità ai requisiti del DM 269/2010 e delle norme UNI e CEI di riferimento.
Le verifiche di sorveglianza e la verifica di rinnovo sono volte a garantire il mantenimento della conformità.
Quando e a chi produrre la certificazione
Il certificato deve essere prodotto dal titolare della licenza ex art. 134 T.U.L.P.S. all’atto della comunicazione al Prefetto della completa attivazione dell’istituto e comunque non oltre sei mesi dal rilascio dell’autorizzazione. Successivamente, la certificazione deve essere prodotta in sede di rinnovo triennale della licenza.
Comunicazioni al Prefetto
Il certificato rilasciato dall’organismo di certificazione indipendente deve recare l’esplicito riferimento al DM 269/2010, alle norme UNI, EN, ISO applicabili, nonché alla categoria di certificazione.
Gli organismi di certificazione indipendente sono tenuti a comunicare al Prefetto, entro trenta giorni dalla verifica iniziale e dalle successive verifiche annuali, l’eventuale non conformità che dovesse risultare a carico degli istituti di vigilanza, ai fini della valutazione dell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 257 quater del Regolamento d’esecuzione.
Regime transitorio
Gli istituti già autorizzati all’atto dell’entrata in vigore del decreto debbono, entro dodici mesi da tale data, produrre al Prefetto competente il certificato di conformità.
Insomma, con il nuovo decreto la strada per la qualità dovrebbe trovare una sistemazione più compiuta e la sicurezza privata potrebbe avviarsi davvero ad una nuova e più florida stagione.
“Fortunato chi vedrà i risultati di questo processo e lo vivrà da protagonista”, ha concluso Acunzo.