Lavoro notturno e straordinari per la vigilanza privata

29 Ott 2010

di Ilaria Garaffoni

La Legge 133/08, pubblicata in G.U. il 6 agosto 2008, prevede alcune modifiche alla normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Di seguito riportiamo quelle più significative.

Abrogazioni delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo 81/08 per quanto riguarda le violazioni di esposizione dei tesserini di riconoscimento; la norma dispone: al comma 12 è previsto che “alla lettera h) dell’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole “degli articoli 18, comma 1, lettera u)” sono soppresse.

Inoltre è stata abrogata la norma secondo la quale gli ispettori del lavoro potevano adottare un provvedimento sospensivo in presenza di reiterate violazioni in materia di superamento dei tempi di lavoro, lasciando però in vigore le altre due ipotesi sospensive: l’individuazione di lavoratori in nero in percentuale pari o superiore al 20% della forza lavoro trovata sul posto e le gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

LAVORO NOTTURNO
Sono state introdotte importanti novità anche sulla disciplina in materia di orario di lavoro, che modificano molti elementi del D.Lgs. n. 66/2003. La prima modifica è relativa alla definizione di “lavoratore notturno” precisando che, stante la mancanza di una discliplina collettiva, si considera lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga “per almeno tre ore” lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno; limite riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale. Si modifica anche la definizione di “lavoratore mobile” definito come “qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del personale viaggiante o di volo presso una impresa che effettua servizi di trasporto passeggeri o merci sia per conto proprio che per conto di terzi su strada, per via aerea o per via navigabile, o a impianto fisso non ferroviario”. Con queste novità le disposizioni in materia di tempi di lavoro dei lavoratori mobili (D.Lgs. n. 234/2007) si estendono alle aziende che effettuano attività di autotrasporto per conto proprio e non più solo per conto terzi.

Un’altra novità è l’estensione dell’inapplicabilità del D.Lgs. n. 66/2003 al personale dei servizi di vigilanza privata. Per loro valgono le regole fissate dalla contrattazione collettiva o dalla normativa speciale, a meno di ulteriori chiarimenti del Ministero del Lavoro. Riguardo al riposo giornaliero l’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003 stabilisce che il lavoratore, in un normale orario settimanale, ha diritto ad 11 ore di riposo consecutivo per ogni periodo di 24 ore, con esclusione delle attività caratterizzate da prestazioni frazionate o, secondo la nota del Ministero del lavoro del 29 maggio 2008, delle attività di tele-lavoro. Con il nuovo decreto il diritto di consecutività delle 11 ore di riposo si perde anche per le attività in “regimi di reperibilità”. Riguardo a riposo giornaliero, pause, organizzazione del lavoro notturno e durata del lavoro notturno, in assenza di una regolamentazione derogatoria nazionale, si può ora mettere in atto una contrattazione collettiva di secondo livello per introdurre deroghe in ambito aziendale o territoriale. Un’altra modifica è relativa al riposo settimanale. Nell’articolo 9 del 66/2003 si legge: “il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all’art. 7”. In questo punto il Decreto 112/2008 aggiunge queste righe: “il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni”. Questa modifica, che aumenta la flessibilità dei riposi, permetterebbe dunque di organizzare turni di lavoro con prestazioni lavorative anche per più di 6 giorni consecutivi purché nei 14 giorni di calendario siano presenti almeno 2 periodi di riposo di 24 ore consecutive.

Fonte: Synergica consulenza e formazione

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