Secondo la Cassazione, anche un tubo di gomma può diventare “arma impropria” se viene usato con l’intento di arrecare offesa all’altrui incolumità. Quindi una guardia giurata aggredita violentemente con un tubo potrebbe rispondere con la propria arma per legittima difesa? Io NON LO FAREI IN OGNI CASO!
Comunque sentiamo cosa ne pensa l’avvocato Roberto Gobbi, esperto in diritto penale e vigilanza privata.
La sentenza della Cassazione Penale Sezione V, n. 4920 del 08 febbraio 2012 (clicca qui per scaricarla) ha una specifica valenza per le Guardie Giurate che spesso si trovano di fronte all’annoso dilemma dell’applicazione della legittima difesa previsto dall’art. 52 c.p.
È infatti superfluo ricordare che il porto di pistola rilasciato alla Guardia è per difesa personale e non certamente per la difesa del patrimonio tutelato. Pertanto l’utilizzo dell’arma è lecito solo allorquando ciò sia dovuto alla difesa della propria incolumità.
In questo contesto la sentenza afferma che anche un tubo di gomma, usato in un contesto aggressivo, diventa uno strumento atto ad offendere e costituisce quindi “arma” anche ai fini dell’applicazione dell’aggravante (prevista, nel caso sottoposto alla Suprema Corte, dall’art. 585 c.p).
La sentenza citata, quindi, nell’affermare che anche un tubo di gomma può diventare un’arma impropria, implicitamente attesta la sussistenza della proporzionalità prevista dall’art. 52 c.p. qualora la Guardia debba difendersi da tale aggressione con l’utilizzo della propria arma in dotazione.
Ovvero, di fronte all’utilizzo di un qualsiasi strumento “atto ad offendere” così come previsto dalla L.110/1975 art.4, ed utilizzato in un contesto aggressivo in cui indubbia è la volontà di aggredire il bene fondamentale della propria incolumità, allora l’utilizzo dell’arma legittimamente portata dalla Guardia Giurata, risulta proporzionale in relazione appunto al contenuto dell’art. 52 c.p.
La guardia dovrà, al fine di avvalersi dell’esimente citata, verificare altresì al momento dell’aggressione, anche la sussistenza di tutti gli altri elementi costituenti l’articolo in argomento ovvero:
1) la lesione di un diritto proprio o altrui;
2) la costrizione nella reazione quale unico rimedio alla soccombenza;
3) l’attualità del pericolo;
4) l’ingiusta offesa.
Per estrema sintesi la sentenza esaminata afferma quindi che nelle categoria delle armi improprie, e cioè di quelle che solo in determinate occasioni possono servire per offendere la persona, rientrano tutti gli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, ma anche qualsiasi altro strumento (come nel nostro caso un tubo di gomma) che, con riguardo alle circostanze di tempo e di luogo nelle quali vengono impiegate, sia ritenuto chiaramente utilizzabile per l’offesa alla persona.
Avv. Roberto Gobbi