Trasporto di contanti in zona euro: l’Europa interviene

05 Dic 2011

di Ilaria Garaffoni

trasporto-euro

BRUXELLES (B) – In piena bufera europeista e con l’Italia sull’orlo del default, l’Unione Europea tuona l’ennesimo diktat, stavolta sul trasporto di valori, anzi sul trasporto di euro tra diversi paesi dell’Eurozona.
Lo scorso 16 novembre il Parlamento e il Consiglio Europei hanno infatti emanato il Regolamento UE 1214/2011, che regola il trasporto transfrontaliero professionale su strada di contante nell’eurozona.
Si tratta di un primo tentativo di armonizzare il trasporto di contante transfrontaliero in area UE, finora penalizzato, sul fronte della libertà di circolazione del denaro e dei servizi, dalla diversità delle legislazioni e dei requisiti richiesti ai trasportatori nei diversi paesi.

Clicca qui per scaricare il Regolamento Ue 12142011 16/11/ 2011

Il regolamento impone una specifica licenza per chi vuole operare servizi trasfrontalieri di CIT (cash in transit = trasporto di contanti), che lo stato di origine potrà rilasciare, sussistendone i requisiti, in aggiunta alla licenza nazionale di trasporto valori. Il regolamento esige inoltre una formazione specifica per gli addetti al CIT, ai quali garantisce la tariffa salariale minima in vigore (straordinari inclusi) nello Stato membro ospitante, ovvero uno o più Stati membri ove l’impresa consegni/ prelievi contante in euro.

Il regolamento riguarda il trasporto transfrontaliero di contante, fatta eccezione per i trasporti effettuati per conto di o dalle Banche Centrali Nazionali ed i trasporti effettuati con la scorta di forze pubbliche, laddove il mezzo adibito al trasporto effettui il servizio e ritorni nello Stato di partenza nell’arco della stessa giornata.

Secondo il citato regolamento, il trasporto dovrà essere effettuato durante l’orario diurno o nell’arco di 24 ore nei casi in cui il trasporto notturno sia consentito dalle norme nazionali dello Stato membro d’origine, dello Stato membro di transito e dello Stato membro ospitante.
Lo stesso requisito è richiesto per il porto d’armi da fuoco ed il massimo calibro consentito.
Il regolamento stabilisce norme specifiche per ogni tipo di trasporto (artt. 14-20), incoraggiando in particolare l’uso del sistema intelligente di neutralizzazione delle banconote IBNS sui blindati, ed  istituisce un comitato sul trasporto transfrontaliero di contante in euro, presieduto dalla Commissione e composto da due rappresentanti di ciascuno Stato membro partecipante, nonché da due rappresentanti della Banca centrale europea.

Il regolamento entra in vigore 12 mesi dopo la pubblicazione in GUCE, quindi il 29 novembre 2012.
Si ricorda che i regolamenti europei sono direttamente applicabili negli Stati membri ed obbligatori.

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