Replica del SAVIP sulle vicende CLSTV

31 Mar 2021

di Redazione VPO

A richiesta del Sig. Vincenzo del Vicario e per l’integrazione dei dati pubblicati su questo Organo d’informazione, relativi alle vicende che lo riguardano, a tutela della sua onorabilità e della credibilità del SAVIP (Sindacato Autonomo Vigilanza Privata), si pubblica quanto l’interessato ha fatto conoscere alla Redazione con lettera del 30 marzo 2021 circa il lungo contenzioso con Di Angelo Roberto e le sue Società di vigilanza privata:

Alla data odierna, trascorsi sette anni da quelle dichiarazioni del Di Angelo, va detto che le sue quattro iniziative legali penali nei confronti del sottoscritto (e del SAVIP) si sono TUTTE chiuse non solo con il riconoscimento dell’assoluta innocenza del sottoscritto ma anche con formali attestazioni dei giudici sulla correttezza del comportamento tenuto dallo scrivente.

In particolare, con Decreto n. 01831/15 R.G. GIP del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, Sez. 33°, in data 10/02/2017 (depositata il 3 febbraio 2017), su conforme richiesta del P.M., veniva disposta l’archiviazione per “tardività della querela”.

Inoltre, con sentenza n. 57803-17 della Corte di cassazione, V Sezione penale, in data 30/11 – 28/12/2017, che dichiarava inammissibile il ricorso del Di Angelo contro il Decreto di archiviazione n. 1454/2016 RGGIP del 28 novembre 2016 a favore del sottoscritto, restava definitivamente accertato che quanto il Di Angelo lamentava essere una diffamazione a mezzo stampa, era invece verità, siccome: …costituisce un dato pacifico che nel periodo in cui venivano pubblicati gli articoli in esame la società di vigilanza della persona offesa aveva intrapreso un’operazione di cessione di ramo di azienda, dato non contestato dall’opponente; tale cessione era ritenuta pregiudizievole per i lavoratori dal sindacato di cui l’indagato era rappresentante e, proprio per tali ragioni, lo stesso aveva anche presentato alcuni esposti alla Procura della Repubblica. Inoltre, nel caso di specie ricorre anche l’ulteriore requisito della “continenza” del linguaggio, non avendo mai trasceso gli articoli in esame, in un’aggressione gratuita della reputazione altrui, mediante termini ex se violenti o volgari, limitandosi piuttosto alla critica sindacale…Negli articoli allegati alla querela non vengono mai utilizzate espressioni direttamente lesive dell’onore o della reputazione del legale rappresentante della società, odierna persona offesa, il quale ha anche avuto modo di replicare alle dichiarazioni rese dall’indagato, che comunque ha sempre utilizzato toni corretti e non offensivi dell’altrui reputazione. Sulla base di siffatte considerazioni, dunque, l’Ufficio di Procura ha correttamente argomentato che, in definitiva, non sussistono nel caso di specie i presupposti per esercitare l’azione penale, in quanto, in caso di giudizio, l’odierno indagato andrebbe assolto perché il fatto non costituisce reato sussistendo la scriminante dell’esercizio del diritto (di critica) ex art. 51 c.p.”.

Anche nel terzo procedimento, il n. 2881/18 del Giudice di pace di Roma in data 11/09/2018, con riferimento alla querela presentata dal Di Angelo in data 21/12/2011, il sottoscritto era assolto con la seguente motivazione: “Le espressioni pronunciate dall’odierno imputato, riguardanti le condizioni finanziarie del Di Angelo e dell’azienda di Vigilanza, devono essere contestualizzate nell’ambito del difficile clima che si era creato nell’ ambiente di lavoro in cui sono state proferite e dei reiterati atteggiamenti comportamentali, costituiti da inadempienze contrattuali – accertate attraverso l’intervento dell’autorità giudiziaria – da parte della persona offesa. Dal quadro probatorio emerso in dibattimento appare evidente che la condotta tenuta da Del Vicario era strettamente legata alla sua posizione lavorativa nell’azienda, quale Comandante delle Guardie giurate e rappresentante sindacale, e palesemente condizionata dalle difficili vicende contrattuali dell’Istituto e dalle richieste di tutela da parte dei suoi sottoposti. Alla luce delle predette ragioni non risulta raggiunta la prova in ordine all’elemento soggettivo del reato previsto ex art. 595 c.p. relativo alla volontà di diffamare la persona offesa, per cui si impone l’assoluzione.”

Del resto, il sottoscritto, attaccato con strumentale denuncia penale, nell’esercizio delle sue funzioni sindacali, da parte di alcuni lavoratori dipendenti della CLSTV non iscritti e delle cui iniziative lo stesso Di Angelo dà notizia nell’articolo del 22 maggio 2013 indicato in oggetto, ha anche visto definitivamente archiviata la denuncia a suo carico dal GIP di Perugia con Decreto n. 5881 GIP del 9/12/2014 (dep.14/1/2015).

V’è da dire, infine, che anche la querela del Di Angelo Roberto, presentata in data 22/04/2016, contro il sottoscritto e due giornalisti per i contenuti della puntata della trasmissione televisiva “Presa diretta” del 24 gennaio 2016 (RAI TRE) è stata definitivamente archiviata in quanto, su conforme richiesta del P.M., il Giudice, con Decreto n. 1684/16 R.G. GIP del 26-31 ottobre 2017, ha “esclusa la portata diffamatoria del servizio e delle espressioni ivi pronunciate”

(http://www.presadiretta.rai.it/dl/portali/site/puntata/ContentItem-4a7b2ab9-fc79- 4acf-a382-fa5d806fcf20.html dal minuto 00:34:12 Inizio della trasmissione sulla sicurezza privata e dal minuto 00:52:17 inizio intervista di Vincenzo del Vicario).

Per contro, in questi anni, la C.L.S.T.V., della quale al tempo dei fatti in contestazione era il Di Angelo l’Amministratore, è stata anche definitivamente condannata, con Sentenza della Corte di cassazione, n. 12806/17 della Sezione Lavoro, in data 18/1 – 22/05/2017, per l’illegittimo licenziamento disciplinare del sottoscritto del 4 maggio 2017, con onere di pagamento delle relative spese. Non è, ovviamente, quello del sottoscritto l’unico giudizio civile in cui la C.L.S.T.V. è stata condannata per aver violato i diritti dei lavoratori. Parimenti condannata in sede civile è stata la cessionaria CLSTV, che intanto è fallita, giusta sentenza del Tribunale fallimentare di Roma n. 531/2018 del 26/6 – 02/7/2018.

 

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO NAZIONALE

Vincenzo del Vicario

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