Società tra Investigatore privato e Avvocato? Sì, ma con cautela

11 Feb 2013

di Ilaria Garaffoni

Stimata redazione,
nell’anno 2012 è stato dato il via al pacchetto “legge di stabilità” ove è prevista prevista la possibilità di creare “società tra professionisti“. Mi chiedevo se fosse possibile dar corso ad una società (tra professionisti, appunto) tra un’Agenzia di Investigazioni Private ed un Avvocato, senza che il legale incorra nel divieto deontologico forense di “azioni di accapparamento della clientela”.

Chiedo inoltre se sia stata superata, a questo punto, la norma che prevede l’obbligo per un’Agenzia di Investigazioni di avere la propria sede separata da ogni altro tipo di attività (chiaramente in questo caso il titolare di agenzia investigativa rimarrà con la propria licenza – che non è cedibile).

M., Collaboratrice di Agenzia Investigativa

Risponde il nostro Avvocato Roberto Gobbi (che è anche Investigatore Privato, quindi…è decisamente pane per i suoi denti).

“Il quesito è di grande attualità perché coinvolge normative molto recenti relative all’ordinamento forense e investigativo. Innanzitutto si deve rilevare che, allo stato, la figura dell’Investigatore Privato non può essere ricondotta a quella del professionista intellettuale, in quanto l’art. 2229 c.c. prevede che “la legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi”.
Al comma successivo afferma inoltre che “l’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare degli scritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.”
Dal che si deduce che l’investigatore privato non possa essere ricondotto al professionista intellettuale, non avendo albi o elenchi gestiti dalle associazioni professionali. Questo fino alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, che attiene alle disposizioni in materia di professione non organizzate.

Tale normativa definisce, per “professione non organizzata in collegi e in ordini, un’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo”.
Appare quindi, in tutta evidenza, che la figura dell’investigatore privato, quantomeno nella stragrande maggioranza dei casi, potrebbe essere ricondotta al concetto di carattere generale previsto appunto dall’art. 1 della legge sopra citata, assurgendo così al rango di professione intellettuale.

Tutto ciò premesso, per la risposta al primo quesito (ovvero se un’agenzia di investigazioni private e un avvocato possano dar corso a una società,) la risposta è senz’altro positiva, ma con alcune cautele.
Infatti l’articolo 10 della legge 12 novembre 2011 (legge di stabilità 2012) numero 183, al III comma prevede che “è consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.”

Il successivo IV comma, inoltre, prevede anche l’ammissibilità di soggetti non professionisti, ma soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. La norma quindi prevede che “in ogni caso il numero dei soci professionisti (Avvocati) e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti (Avvocati) deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisione dei soci.”
Ciò significa che l’investigatore privato potrà costituirsi in società con uno o più avvocati, lasciando ad essi la maggioranza dei due terzi delle deliberazioni o delle decisioni, ribadendo ancora una volta che non è attualmente prevista per l’investigatore privato la possibilità di costituire una società tra professionisti – non essendo egli, ad oggi, un professionista intellettuale.

Del resto, e solo ad onor di cronaca, ricordo che l’art. 4 della legge 247 del 2012, che ha istituito il nuovo ordinamento forense, al ΙΙ comma prevede: “allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni di cui al comma 1, oltre agli iscritti all’albo forense, anche liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del ministero della giustizia ai sensi dell’articolo uno comma tre e seguenti”.

Quindi, allorquando verrà data attuazione al disposto legislativo n. 4 della legge 14 gennaio 2013 recante appunto le disposizioni in materia di professione non organizzate e qualora venisse ricompresa in questa categoria anche quella dell’investigatore privato, allora quest’ultimo potrebbe, senza alcun limite, costituire società con gli avvocati e addirittura costituirsi in associazioni professionali così come previsto dall’ultima normativa citata.

 

Per arrivare quindi alla seconda domanda, ovvero se sussiste l’obbligo per un’agenzia di investigazioni di avere la propria sede separata da ogni altro tipo di attività, occorre ricordare che il D.M. 269/2010 capacità tecnica), all’allegato H, al II comma, primo comma, prevede che le sedi degli istituti di vigilanza e di investigazione privata non possono essere attivate presso il domicilio del titolare della licenza né in locali nei quali insistano studi legali.
Questo a riconferma che non è possibile per l’investigatore privato avere uno studio in partecipazione con lo studio legale , oppure gestire il proprio studio all’interno della propria abitazione.

L’interpretazione logica al combinato disposto delle normative testé elencate è che:

1) l’investigatore privato possa costituirsi in società con uno o più avvocati, mantenendo le caratteristiche previste all’art. 10 della legge 12 novembre 2011 numero 183, 2) ma contestualmente dovrà istituire un ufficio autonomo e dedicato esclusivamente alla propria attività, nella quale saranno depositati il registro degli affari e tutta la documentazione investigativa, ai fini di un’eventuale ispezione da parte delle forze dell’ordine.

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