Ogni tanto il ministero ne imbrocca una giusta: un Decreto del Capo della Polizia aggiorna infatti le precedenti checklist (risalenti al 2015), rendendo finalmente pienamente applicabile il nuovo – e meno oneroso per le imprese di vigilanza privata – schema di certificazione UNI CEI EN 50518:2020 per le centrali di monitoraggio e ricezione allarme. Si risolve quindi un pasticcio che aveva dato tanti grattacapi e sollevato tanti scudi. Ma facciamo un passo indietro per capire la vicenda.
Com’è noto, il DM 269/2010, il DM 115/2014 ed il Disciplinare del Capo della Polizia 24/02/2015 hanno imposto l’obbligo di certificazione per gli istituti di vigilanza privata ai sensi delle norme UNI 10891 e, per chi dispone anche di centrali di monitoraggio e ricezione allarme, ai sensi della norma UNI CEI EN 50518. Queste norme imponevano adeguamenti estremamente onerosi, anche perché alcune previsioni non tenevano conto della specificità degli istituti di vigilanza.
Ecco perché nella revisione periodica della norma sono state apportate delle modifiche (ad esempio sul “guscio” protettivo) per adeguare le strutture alle esigenze degli istituti e di ridurre i costi. Le norme europee sono state quindi aggiornate all’edizione 2020; in particolare la EN 50518:2020 sulle centrali di allarme e monitoraggio semplifica, sia in termini tecnici sia in termini organizzativi, il precedente schema di verifica (check list).
Ma ecco il pasticcio. La nuova edizione della norma, pubblicata ad aprile 2020 ma che diventerà obbligatoria solo da febbraio 2022, ha generato diversi problemi nella gestione della fase transitoria.
Le aziende che volevano adeguare o realizzare infatti una centrale operativa a partire dal 9 aprile 2020 hanno giustamente applicato la nuova e meno onerosa disciplina, tuttavia gli Organismi di Certificazione della qualità, obbligati ad utilizzare le sole tabelle vidimate dal Capo della Polizia (ossia, allo stato, quelle risalenti al 2015), hanno elevato delle non conformità rispetto a centrali, paradossalmente, più aggiornate e performanti.
Federsicurezza ha quindi chiesto al Dipartimento della Pubblica Sicurezza di modificare la Tabella del 2015 con la massima urgenza, rendendola conforme alla nuova norma EN 50518:2020. Con l’occasione è stato chiesto di modificare anche la Tabella relativa alla norma UNI 10891 che, in considerazione del tempo trascorso e delle modifiche apportate con il decreto del 2015, pure necessitava di modifiche. Il Ministero dell’Interno ha quindi finalmente emanato un Decreto del Capo della Polizia che aggiorna le checklist del 2015, rendendo oggi pienamente applicabile i nuovi schemi di certificazione EN 50518:2020 e UNI 10891:2000.
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