Novità su Cidg e proroga servizi antipirateria

24 Ago 2020

di Ilaria Garaffoni

Il Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto), in vigore dal 15 agosto scorso, proroga alcuni dei sostegni economici già previsti dal decreto Cura Italia e successivamente confermati con il Decreto Rilancio. Di particolare interesse per il nopstro settore, l’attesa proroga dei servizi di vigilanza privata antipirateria, fermi dal 30 Giugno. Di seguito una disamina delle novità di maggior interesse.

PROROGA SERVIZI ANTIPIRATERIA
Partiamo dall’art. 38, che proroga i servizi antipirateria, risolvendo la situazione di stallo che dal 30 Giugno scorso impediva alle imprese di vigilanza privata di lavorare in quel settore. Determinanti sono state le due interrogazioni parlamentari presentate dagli onn. Alberto Pagani (PD) e Luca Frusone (M5s).

CASSA INTEGRAZIONE
La Cassa Integrazione, anche in deroga, con causale COVID19 è prolungata per un totale di 18 settimane, per il periodo dal 13 luglio al 31 dicembre 2020. Sono quindi state aggiunte ulteriori 9 settimane: per accedere a questo secondo periodo di Cassa, però, l’azienda deve essere stata già autorizzata a fruire delle precedenti 9 settimane.

ESONERO CONTRIBUTIVO
Fino al 31 dicembre 2020 è previsto l’esonero contributivo totale, per un massimo di 6 mesi, per tutte le aziende che assumono a tempo indeterminato – anche in casi di conversione di un rapporto di lavoro a termine – ma nel limite di 8.060,00 euro per ciascun lavoratore. L’esonero per le assunzioni a tempo indeterminato non è efficace se il lavoratore, nei 6 mesi precedenti all’assunzione, ha già avuto un contratto con la medesima azienda.

CONTRATTI A TERMINE
L’articolo 8 stabilisce la possibilità di rinnovare o prorogare un contratto a termine, senza causale, per un massimo di 12 mesi e comunque con scadenza al 31 dicembre 2020. La proroga è ammessa una sola volta, quindi si deve porre attenzione nel caso in cui la proroga fosse stata già concessa.

LICENZIAMENTI ECONOMICI
Sono liberi i licenziamenti disciplinari e le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro, con accordo sindacale conciliativo. Il licenziamento individuale economico ed i licenziamenti collettivi sono ammessi, invece, solo per le aziende che hanno integralmente fruito della CIG per il Covid – quindi 18 settimane complessive previste dall’articolo 1 del Decreto. In tutti gli altri casi i licenziamenti sono nulli, e le procedure di mobilità sono sospese. Anche se il Decreto non porta una scadenza, si può ritenere che il termine sia il 15 ottobre – in corrispondenza con lo stato di emergenza. Il testo resterà comunque in vigore fino alla conversione in legge, da operarsi entro 60 giorni.

 

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