Per estendere la licenza di vigilanza privata non si devono più aspettare 90 giorni: basta presentare il progetto e si possono subito operare nuovi servizi in nuovi territori. Lo dice il Consiglio di Stato. Ottimo? Ni. Perché spesso gli istituti chiedono l’estensione senza disporre, sull’unghia, di tutte le dotazioni necessarie e i 90 giorni di attesa sono un cuscinetto per temporeggiare in genere fino all’aggiudicazione dell’appalto: se va bene, l’istituto ha il tempo per adeguarsi; se va male, può sempre ritirare la richiesta. E da oggi, senza i 90 giorni di interregno, la Prefettura potrà attivare le verifiche anche il giorno dopo aver ricevuto la comunicazione. Bastiancontrario ci illustra il rovescio del diritto, dove anche ciò che pare bello non sempre si rivela tale.
Occhio all’effetto boomerang!
Bastiancontrario
E’ arrivato settembre, le ferie sono finite e anche il mio unico lettore sarà, probabilmente, tornato al lavoro, per cui mi accingo ad affrontare un argomento importante, passato stranamente in sordina. Mi riferisco alla sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V, n.2087 del 11.3.2021, per chi volesse leggerla), con la quale si aggiorna l’interpretazione dell’art.257-ter del regolamento d’esecuzione TULPS in tema di estensione territoriale degli istituti di vigilanza.
L’articolo in questione dispone che, in caso di estensione di una licenza già attiva, l’interessato notifichi alla prefettura competente i nuovi servizi o i nuovi territori presentando un apposito progetto organizzativo e tecnico-operativo, e dopo 90 giorni, se non è intervenuto un divieto, possa dare inizio all’attività, anche senza un formale atto d’assenso dell’autorità di p.s.
Il Consiglio di Stato ha invece stabilito che la norma deve essere letta alla luce dei principi affermati con la sentenza della Corte di Giustizia dell’U.E. del 13 dicembre 2007 (quella che ha condannato l’Italia per tutta la normativa sulla sicurezza privata e ha dato l’avvio alla riforma del settore). In tal senso prevedere – come finora si è fatto – che per ottenere l’estensione dell’attività di vigilanza a nuovi territori provinciali sia necessario un ulteriore provvedimento del Prefetto significherebbe reintrodurre lo stesso limite territoriale della licenza che la Corte di Giustizia ha invece censurato.
Ecco allora che, osserva il Consiglio di Stato, va eliminata la previsione di ottenere (anche se con il meccanismo del silenzio-assenso) l’autorizzazione prefettizia per estendere l’attività in altre province, riconoscendo alla «notifica al prefetto» il carattere di comunicazione di inizio attività, non subordinata al decorso dell’ulteriore termine di 90 giorni (termine che servirà al Prefetto per le verifiche ed eventualmente inibire l’attività ove ne ricorrano i presupposti)!
Ora, anche se – a ben vedere – i giudici muovono da un assunto non corretto (cioè che sia necessario un ulteriore provvedimento autorizzativo del prefetto della provincia ove l’istituto si estende), la conclusione è che non servono più i 90 giorni di attesa e che un istituto può iniziare nel nuovo ambito e/o con i nuovi servizi immediatamente!
Certo, è evidente che all’atto della comunicazione l’interessato deve essere pienamente nelle condizioni previste dalla norma, ovvero disporre di tutto quanto è necessario – in termini di organizzazione, personale, strutture, mezzi, tecnologie e risorse finanziarie – per operare in conformità alle disposizioni di legge. E questo è ovvio, dirà il mio unico lettore… E invece no, non lo è per niente!
Infatti, sovente (per non dire solitamente) gli istituti all’atto della notifica si limitano a prevedere future implementazioni in termini di risorse ed organizzazione, confidando proprio nei 90 giorni e nella burocrazia della pubblica amministrazione per avere il tempo, se si aggiudicano l’appalto, di dotarsi (forse) di quanto necessario, ovvero, in caso negativo, di ritirare (eventualmente) la richiesta di estensione.
Ora, si tratta di una strategia che poteva avere anche le sue motivazioni, ma non è questo il punto della questione. Il punto è che, con la nuova interpretazione data dal Consiglio di Stato, la prefettura può in qualunque momento – anche il giorno dopo aver ricevuto la comunicazione – attivare le verifiche e, in caso di non conformità alle disposizioni di legge, disporre il divieto di operare nei nuovi ambiti o di svolgere i nuovi servizi.
Insomma, se da un lato i 90 giorni potevano costituire un limite per gli imprenditori (penso, ad esempio, alle acquisizioni tra istituti), dall’altro assicuravano però un margine entro cui ci si poteva “barcamenare” (attività contraria ai principi ispiratori della riforma della sicurezza privata, ma ancora molto in voga nel settore!).
Ecco allora che se non si prende coscienza del fatto che ci si estende, si amplia l’offerta, si cresce solo quando esistono realmente le condizioni (soggettive, finanziarie, organizzative, gestionali, di mercato) per farlo, quella che sembra una grande opportunità, può diventare una pericolosa mannaia.
Attenzione all’effetto boomerang!