Estensione licenza vigilanza privata: basta la comunicazione (ma la PA lo sa?)

20 Giu 2022

di Bastian Contrario

Vi ricordate che, grazie ad una sentenza del Consiglio di Stato del 2021, per estendere la licenza di vigilanza privata non bisogna più aspettare 90 giorni per essere autorizzati (anche con silenzio-assenso) dal Prefetto? Vi ricordate che per estendere la licenza ad altre province o altri servizi basta insomma comunicarlo al Prefetto? Noi sì, e le imprese certamente sì, visti i vantaggi di questo snellimento, ma Prefetture e Questure non sempre. Magari, suggerisce il nostro stranamente pacato Bastiancontrario, sarebbe stata utile una circolarina esplicativa, due parolette, una letterina, tanto per dire? …Ma forse era un silenzio-assenso.


Se si preferisce far finta di non vedere

Il mio unico lettore ricorderà che, a settembre dello scorso anno, questa rubrica si è occupata della sentenza del Consiglio di Stato (la n. 2087 del marzo 2021) relativa alla questione della portata territoriale della licenza prefettizia per l’esercizio dei servizi di vigilanza, la famosa “estensione della licenza”.

A beneficio di chi non avesse letto la sentenza (né il mio articolo), ricordo che i giudici di Palazzo Spada hanno sostenuto che il principio (art.257 ter del regolamento d’esecuzione TULPS) di attendere novanta giorni per iniziare l’attività per cui si è chiesta l’estensione, di fatto, reintroduce quel limite territoriale censurato dalla Corte di Giustizia nel 2007 e, quindi, l’articolo deve essere interpretato nel senso di eliminare la necessità di ottenere (anche se con il meccanismo del silenzio-assenso) l’autorizzazione prefettizia per estendere l’attività in altre province (o ad altre tipologie di servizio) e intendere la «notifica al prefetto» come una comunicazione di inizio attività con effetto immediato (resta, ovviamente, il potere del prefetto di inibire l’attività qualora ne ricorrano le condizioni). E’ stato quindi superato uno dei principali problemi della riforma della sicurezza privata, per il quale tanto si sono lamentati i nostri imprenditori (su questo qui stendo un pietoso velo, ma nell’articolo di settembre qualcosa ho detto!), ma non è questo il punto su cui vorrei richiamare l’attenzione del mio lettore.

Il punto è l’assordante silenzio (ossimoro un po’ abusato lo ammetto, ma utile in questo caso) del Ministero dell’interno che su questa “rivoluzionaria” sentenza non ha ritenuto di dire nulla, nemmeno una piccola circolare divulgativa. Nulla, tamquam non esset dicevano gli antichi.

Stupisce (ma neanche tanto) che questo silenzio venga da quella stessa amministrazione che si era fiondata a dare notizia della sentenza sulla guardia giurata autonoma (ve la ricordate?), arrivando a dire, più realista del re, che la relativa disposizione del decreto 269 era “abrogata”!

Sulla sentenza di marzo dello scorso anno invece niente. E si che, invece, era necessario fornire un orientamento alle prefetture che si trovano, spesso, impreparate di fronte a chi chiede, giustamente, che si tenga conto dell’orientamento del Consiglio di Stato. Un atto di indirizzo (non una riedizione dell’Iliade) è necessario quando le novità impattano in maniera significativa sull’operatività quotidiana degli uffici e, di conseguenza, su quella della aziende che si aspettano di vedere riconosciuto un diritto (nel caso specifico quello alla libertà d’intrapresa economica).

Forse siamo degli illusi, ma ci aspettiamo ancora una P.A. che aiuti il cittadino, che semplifichi i procedimenti che questo deve affrontare, specie quando un organo di giustizia ha detto che è quello che si deve fare. L’amministrazione dell’interno, invece, non ha ritenuto d’intervenire, spingendo prefetture, aziende e fruitori dei servizi in quel caos che è la naturale conseguenza se, per motivi ignoti (anche se intuibili), si preferisce far finta di non vedere.

Bastiancontrario

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