Il manganello è un’arma propria, il cui porto è vietato salvo autorizzazione di Prefetti e Questori (prassi, quest’ultima, inconsueta con riferimento ai soggetti privati, perché lo sfollagente è considerato strumento a supporto dell’esercizio di funzioni ordine pubblico). Anche in considerazione del fatto che le guardie giurate non esercitano funzioni di sicurezza pubblica, appare “anomala” la sentenza della Cassazione (7/09/2016 n. 37181, sez. I Pen.) che legittima il porto di un manganello estensibile in metallo lungo 65 cm. da parte di una guardia giurata, in quanto “corredo” della divisa d’ordinanza della società di sicurezza privata.
In primo grado il Tribunale aveva condannato la guardia giurata per il porto del manganello (la guardia, che indossava l’uniforme di servizio, era stata fermata a bordo di un motociclo per un controllo di routine), trattandosi di un’arma che, per le circostanze di tempo e di luogo, era da considerarsi utilizzabile per l’offesa alla persona.