Rinnovo CCNL Agenzie di Sicurezza sussidiaria e degli Istituti Investigativi e di Sicurezza

23 Giu 2017

di Ilaria Garaffoni

AISS, UGL Terziario, UGL Sicurezza Civile e Federterziario hanno rinnovato CCNL Agenzie di Sicurezza sussidiaria e degli Istituti Investigativi e di Sicurezza  (controllo attività spettacolo, intrattenimento, commerciali, fieristiche, servizi di accoglienza, guardiania e monitoraggio aree): il nuovo contratto decorre dal 1° giugno 2017 e durerà fino al 31 maggio 2020. Le Parti hanno definito una modalità di rivalutazione dei minimi retributivi contrattuali in base all’andamento effettivo dell’inflazione, misurata secondo l’indice IPCA (comunicato dall’Istat nel mese di maggio di ogni anno) e la previsione, al contempo, di anticipi retributivi definiti convenzionalmente ex ante. Gli aumenti reali dei salari sono quindi demandati al livello aziendale, dove è possibile realizzare lo scambio vero tra maggiore produttività e migliori condizioni retributive.
Al di là degli aspetti economici, le Parti hanno convenuto un forte investimento nel welfare contrattuale, con un ulteriore potenziamento della contribuzione previdenziale con la costituzione di un nuovo Fondo di assistenza sanitaria integrativa in favore di tutti gli addetti del settore, per l’assistenza sanitaria integrativa al Servizio Sanitario Nazionale in favore di tutti gli addetti del settore. Il Fondo, al quale saranno automaticamente iscritti tutti i dipendenti delle aziende che applicano il presente CCNL, sarà finanziato con un contributo base a carico delle aziende pari a 10 euro mensili per addetto, per 12 mensilità, con decorrenza dal 1° giugno 2017.

Modifiche normative
Alcune modifiche normative che consentono una maggiore flessibilità operativa per le aziende completano il quadro di un rinnovo contrattuale che ricompone le divergenze e pone le basi per
ristabilire relazioni industriali di settore collaborative e costruttive.

I punti qualificanti del rinnovo riguardano:
– la parte economica;
– il welfare contrattuale;
– la parte normativa (il sindacato, nella parte normativa, ha contrattato con le Organizzazioni Datoriali la revisione di alcuni articoli del precedente CCNL, sulla scorta di specifiche normative di legge intervenute in materia di lavoro, orari, tutele familiari, sicurezza e prevenzione. Sono state migliorate alcune normative relative ai part time, eliminate alcune distorsioni presenti in materia di orario di lavoro ed introdotte importanti novità in alcuni punti del CCNL attinenti la sfera dei diritti della persona);
– istituzione di un 7° livello quale “sostegno all’occupazione” valevole per i primi 24 mesi di assunzione e con mansioni del 6° livello;
– maggiore flessibilità “in entrata”, con la previsione del 45% di contratti a termine sul totale dei dipendenti a tempo indeterminato, calcolata come sulla base dell’organico al principio dell’anno e con possibilità di modifica della predetta percentuale in fase di contrattazione di 2° livello;
– aumento della quota annua di ore di flessibilità;
– aggiornamento della disciplina del part time.

Una delle novità di rilievo è l’attribuzione del Codice Contratto all’interno del flusso UniEmens istituito con Messaggio INPS n. 4695 del 21/11/2016.

Nel dettaglio, i punti centrali del rinnovo riguardano:

● Revisione dei permessi retribuiti per attività sindacale (art. 9)
● Istituzione di fasce per la contribuzione dell’Ente Bilaterale (art. 11)
● Riconoscimento di FondItalia quale Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua di riferimento (art. 11)
● Istituzione di un’Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori cui si applica il CCNL (art. 11)
● Focus sulla Contrattazione di Secondo livello, affinché i più diretti interessati, Datore e Lavoratori, ricerchino in azienda le soluzioni economiche e normative compatibili con
la permanenza e lo sviluppo dei posti di lavoro, con la specificità del mercato, con il particolare settore, con la salvaguardia e tutela dei bisogni primari dei Lavoratori (art. 12)
● Maggiori attenzioni alle molestie sui luoghi di lavoro (art. 15);
● Istituzione di un Settimo Livello di inquadramento valevole solo per i primi 24 mesi di assunzione per svolgimento di mansioni basilari (art. 22);
● Allungamento dello scatto di anzianità da 24 a 36 mesi (art. 23);
● Adeguamento normativo del lavoro somministrato (art. 27);
● Previsione di esclusività delle “collaborazioni” con previo accordi sindacali (art. 29);
● Aggiornamento delle previsioni di Gestione delle Controversie con impegno tra le parti all’istituzione di una Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione e
Certificazione dei Contratti ed istituzione di Commissioni Istruttorie Territoriali (art. 30);
● Adeguamento normativo dell’intero impianto dell’apprendistato in conformità alle recenti disposizioni di legge (art. 31);
● Istituite maggiori flessibilità di applicazione del contratto part-time e supplementare (art. 34);
● Aggiornamento normativo del lavoro a tempo determinato (art. 38);
● Rafforzamento dei requisiti di pre-assunzione – visita medica di idoneità (art. 46.1);
● Aumentato il periodo di prova per il 5 e 6 livello ed istituzione del periodo di prova per il nuovo 7 livello (art. 48);
● Revisione delle ipotesi di lavoro notturno (art. 53);
● Rivisitazione dei provvedimenti disciplinari (art. 64);
● Riconoscimento dell’EGR solo per le ore ordinarie e non applicabile per il 7 livello (art. 67);
● Rimodulati i divisori orari e mensili (art. 68);
● Aggiornate le paghe contrattuali ed istituita la paga contrattuale per il nuovo 7 livello (art. 69);
● Garantita un’adeguata armonizzazione in fase di prima applicazione del corrente contratto (art. 71);
● Revisione integrale delle norme in materia di cambio appalto (art. 94);
● Istituito il periodo di preavviso per il nuovo 7 livello (art. 99).

Le Parti, con questo Contratto, confermano che, in determinate situazioni di palese crisi occupazionale territoriale e/o settoriale, localmente e temporaneamente, al fine di ottenere uno
strumento più aderente ai reali bisogni particolari del comparto, conciliati con l’interesse generale dei lavoratori, si potrà derogare anche in pejus rispetto ad alcuni specifici istituti
contrattuali. Nel caso eccezionale di deroghe in pejus, obiettivi e sacrifici dovranno essere dichiarati in modo formale, concordati e programmati per tempi definiti, indicando con chiarezza
le salvaguardie che li giustificano nel rispetto delle previsioni legali e contrattuali.

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