Rinnovo CCNL vigilanza privata: il sindacato dice no a ridiscutere malattia e comporto

24 Mag 2019

di Ilaria Garaffoni

logo UILTUCSRiportiamo il comunicato diramato da Uiltucs-UIL e relativo all’ultimo incontro con le associazioni datoriali del comparto vigilanza privata per il rinnovo del CCNL scaduto nel lontano 2015. Temi delle giornate di lavoro: salute e sicurezza; classificazione del personale; malattia; cambio appalto. Interessante il nodo della malattia, che la parte datoriale vorrebbe rimettere in discussione, con particolari riflessi sul periodo di comporto (durante il quale il lavoratore malato non può essere licenziato): per Uiltucs è un no secco.

Salute e sicurezza

Ferma restando un’intesa di massima sul testo, abbiamo richiesto la possibilità di incrementare il monte ore relativo ai permessi retribuiti in capo ai rappresentanti della sicurezza al fine di rendere il loro ruolo più pregnante, ritenendo che salute e sicurezza sul luogo di lavoro siano beni condivisi e supremi e ritenendo prioritario il diffondersi della cultura della sicurezza in questo settore, ove il rischio connesso alle mansioni specifiche è elevato per le tipologie di servizi resi, ma anche per i luoghi in cui i servii stessi questi vengono resi. A tal proposito, si è reso necessario sottolineare che, il ruolo della Rls dovrà essere favorito anche nell’esercizio al di fuori della sede aziendale e, più precisamente, presso i committenti pubblici e privati, comunicando a questi mediante nota congiunta del Rls e del Rspp l’accesso sui luoghi di lavoro.

Classificazione del personale

Si è giunti, come da noi richiesto, ad una possibile stesura (da perfezionare) di una classificazione unica del personale, onnicomprensiva delle mansioni “amministrative”, “tecnico-professionali”, includenti tanto i servizi di vigilanza armata di cui al Dm 269 del 2010, quanto quelli delle attività di vigilanza non regolamentate nella disciplina di cui sopra. Risulta necessario rivedere la bozza al fine di includere anche alcune mansioni non esplicitate sebbene previste nel vigente Ccnl (a titolo meramente esemplificativo “produttori ed esattori”) e precisare ancor più quanto già contenuto nel capitolo “sfera di applicazione”, al fine di delineare con assoluta precisione l’ambito di applicazione del Ccnl.

Malattia

Le associazioni datoriali hanno posto ancora una volta l’accento sul tema, ponendo l’attenzione su casi isolati e fuorvianti del diritto conquistato, mettendo in discussione non solo il cosiddetto periodo di carenza malattia, ma anche il periodo di comporto. Abbiamo rigettato la richiesta, evidenziando sia obiezioni di principio rispetto ad una tutela di fondamentale importanza, sia gli aspetti delicati connessi alle gravi patologie.

Cambio d’appalto

Dopo un breve scambio di battute, a fronte di una modifica proposta dalla controparte dei testi discussi in questi mesi, si è dovuto ripartire dal testo licenziato il 20 dicembre 2018. A nostro avviso, la regola del cambio appalto deve disciplinare la modalità attraverso la quale, in caso di subentro da parte di una nuova azienda nei servizi già in essere, senza arrecare alcuno svantaggio/vantaggio agli operatori economici, ai lavoratori deve essere garantita la continuità occupazionale a pari condizioni retributive e normative. La modifica proposta dalle controparti ha fatto vacillare tale certezza, lasciando intravedere la concreta possibilità di una quantificazione di eventuali esuberi tra i dipendenti della ditta attivante la procedura di cambio appalto.

Dagli incontri sono scaturite delle bozze e i punti saranno discussi nei prossimi incontri già calendarizzati: i prossimi confronti avranno luogo a Roma nelle date del 12-13 giugno e del 26-27 giugno, in sede ristretta, con l’auspicio di poter effettuare una plenaria il 28 giugno.

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