Vigilanza Privata e covid19: chiarimento sui servizi essenziali e CIGD

31 Mar 2020

di Ilaria Garaffoni

Di seguito alcuni aggiornamenti di interesse per la sicurezza e vigilanza privata che spaziano dalla definizione dei servizi di vigilanza ritenuti “attività essenziale” (quindi non passibili di sospensione) per arrivare alle recenti note dell’INPS sulle procedure per ottenere la cassa integrazione in deroga e i congedi per infezione da covid-19. Molto interessante la moratoria straordinaria sui debiti delle micro imprese e PMI fino al 30 settembre 2020. In allegato le specifiche dell’INPS e la circolare del Ministero dell’Interno

1) Tra le attività essenziali indicate come “Servizi di Vigilanza privata” rientrano anche le attività di sicurezza complementare (art. 256-bis, commi 2 e 3 R.D. n. 635/1940) e di sicurezza sussidiaria e complementare regolate da norme specifiche di settore. Per “Servizi connessi ai Sistemi di vigilanza”, anch’essi essenziali, si fa riferimento ad es. al teleallarme. Lo chiarisce una circolare ministeriale.

2) Sono online le procedure di compilazione e invio telematico delle domande per congedi da COVID-19.

3) Una nota dell’INPS fornisce chiarimenti sulla cassa integrazione in deroga, sulla disciplina per le aziende plurilocalizzate e su istruzioni e modalità di pagamento, adempimenti contributivi e rinvio istruzioni contabili.

4) Il 25 marzo è stato approvato dalla Commissione UE il regime di aiuto sulla garanzia dello Stato a sostegno di una moratoria straordinaria sui debiti delle PMI, relativa al rinvio dei rimborsi dei prestiti sotto forma di aperture di credito a revoca, anticipo su crediti, prestiti non rateali, mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, leasing. Possono beneficiare della moratoria, facendone richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore, le micro, piccole e medie imprese aventi sede in Italia, che alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 18/2020 (17/03) avevano in essere i prestiti o le linee di credito sopra indicate. Il regime resterà in vigore fino al 30 settembre 2020 e la garanzia si protrarrà per 18 mesi dopo la fine della moratoria.

 

Clicca qui per scaricare la Circolare del Min Interno 26/3/2020

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