Vigilanza Privata: il security manager è responsabile dei reati delle GPG?

09 Mag 2024

di Redazione

Agli istituti di vigilanza privata più dimensionati e operativi su un territorio ampio si richiede che il titolare di licenza, l’institore o il direttore tecnico faccia del veci del professionista della security ex UNI 10459:1995. Ma che responsabilità ha questa particolare figura, spesso definita security manager? E’ responsabile anche per reati commessi da altri, ad esempio da una guardia giurata dipendente? Ne abbiamo parlato con l’Avv. Paolo Furlan, CTO San Giorgio Formazione. Spoiler alert: sì! (salvo imprevedibilità del comportamento del sottoposto, evento fortuito o caso eccezionale. NB parliamo solo di professionista della security in ambito vigilanza privata, non del security manager aziendale tradizionale, dove opera il D.lgsl 231/01)


Quali sono le responsabilità giuridiche del Professionista della Security d un istituto di Vigilanza Privata?

L’All. B del D.M. 269/2010 pone l’obbligo, per gli istituti di vigilanza che operano con livello dimensionale 4 ed ambiti territoriali 4 e 5, che almeno uno – tra il titolare della licenza, l’institore o il direttore tecnico – debba possedere il profilo professionale previsto dalla UNI 10459:1995, ossia che debba assumere profilo e funzioni del professionista della security per conto dell’azienda. È evidente che il soggetto che ricopre uno di questi ruoli all’interno dell’istituto assuma compiti di responsabilità a 360°.

Quali, nello specifico?

Innanzitutto il Security Manager assume nei confronti dell’istituto di vigilanza quegli obblighi – tanto generali quanto specifici – che gli derivano dal contratto di lavoro: ne discende quindi una responsabilità contrattuale di natura civilistica. In secondo luogo, essendo titolare di un’autorizzazione di polizia ai sensi dell’art. 8 del TULPS, egli assume nei confronti dell’autorità di P.S. quegli obblighi personali ed aziendali che gli derivano dalle prescrizioni imposte dall’autorità di P.S., con le conseguenti responsabilità in caso di “abuso della persona autorizzata” che possono portare alla sospensione o addirittura alla revoca del titolo. Da ultimo, il professionista della security può incorrere in tutte quelle responsabilità penali che possono derivare dalla violazione degli obblighi contenuti nelle leggi di P.S. e che hanno natura di reati contravvenzionali.

Un punto controverso è proprio la responsabilità penale del Titolare di Licenza ex art 134, Institore e Direttore Tecnico per reati commessi da altri, ad esempio da una guardia giurata dipendente dell’istituto. Cosa dice la norma?

Sicuramente si tratta di una responsabilità per certi versi atipica nel sistema sanzionatorio penale e per questo alquanto controversa sotto il profilo dell’imputabilità. Infatti l’art. 27 della Costituzione statuisce che la responsabilità penale è personale e il codice penale, al 1° comma dell’art. 40, stabilisce che “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso da cui dipende la esistenza del reato non è conseguenza della sua azione od omissione”. Perciò parrebbe semplice rispondere che Titolare di Licenza ex art 134, l’Institore o il Direttore Tecnico mai potrebbero rispondere penalmente per reati commessi da una guardia giurata dipendente dell’istituto.

Quindi pace libera tutti?

Eh no, perché il successivo comma dello stesso art. 40 dispone che “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. Si tratta appunto del “reato omissivo improprio” o “reato commissivo mediante omissione” che può essere attribuito ad un “soggetto garante” per la mancata realizzazione di un’azione che poteva essere legittimamente pretesa e che avrebbe evitato il compiersi del reato commesso dal terzo su cui grava la posizione di garanzia del primo. La responsabilità penale per il soggetto garante si può però materializzare solo qualora egli abbia un obbligo giuridico di impedire l’evento – obbligo che può trovare fonte in contratti, leggi, regolamenti o ordini di autorità.

E nel caso del Security Manager?

Il Security Manager si trova senza dubbio in una posizione di controllo rispetto alle guardie giurate che operano all’interno dell’istituto. Posizione di controllo che gli deriva sia dalla funzione contrattuale aziendale, sia dal regolamento dell’istituto approvato dal Questore. Da ciò ne discende che il Security Manager potrà essere sempre chiamato a rispondere penalmente dal reato commesso in servizio dalle guardie soggette al suo dominio, a meno che non provi che l’evento sia del tutto avulso rispetto all’oggetto del controllo o non provi di aver fatto tutto ciò che era dovuto e possibile fare per evitare il danno.

Ci fa qualche esempio?

Parto con un esempio banale: tra gli obblighi del Security Manager nell’organizzare un servizio di controllo e vigilanza, si annovera senza dubbio quello di verificare la validità dei titoli di polizia della guardia giurata. Così, se la guardia svolge un servizio con i titoli scaduti, sarà perseguita penalmente per la contravvenzione punita dall’art. 140 TULPS. Per lo stesso reato in concorso sarà punito pure il Security Manager sul quale incombe l’obbligo di garanzia di monitorare la scadenza dei decreti delle GPG della propria organizzazione, prima di impiegarle nei servizi operativi.

Il Security Manager è responsabile anche per attività dolose della guardia giurata?

E’ il caso di poù GPG in servizio presso una sala conta che si appropriano quotidianamente, nel tempo, di piccole somme di proprietà di diversi istituti di credito. Dopo alcuni mesi il direttore di una banca scopre l’ammanco e sporge denuncia. L’organo inquirente ricostruisce la condotta criminosa delle guardie, che vengono tratte a giudizio per rispondere di peculato. Unitamente alle guardie viene tratto a giudizio anche il Security Manager per aver omesso di approntare un sistema adeguato di cautele che permettesse di evidenziare tali comportamenti criminosi.
O ancora: una guardia giurata viene condannata per concussione per aver abusato della sua qualità di capo servizio facendosi concedere indebitamente da una collega servizi sessuali in cambio di turnazioni di favore. Il Security Manager è stato condannato per favoreggiamento nel reato di concussione in quanto, pur avendo la dipendente messo il superiore al corrente del comportamento del capo servizio, questi aveva minimizzato l’accaduto ritenendola accondiscendente.

E se invece la guardia opera in buona fede?

La sostanza non cambia. Pensiamo ad una guardia giurata in servizio antitaccheggio in un centro commerciale a bordo di un sagway (dotazione dell’istituto) che investe una persona cagionandole gravi ferite. Il titolare dell’istituto viene condannato in concorso con la guardia per lesioni personali colpose in quanto, dalle indagini, non solo è emerso che la guardia non aveva mai svolto un corso di formazione sulla guida di tale mezzo, ma che il veicolo non era nemmeno dotato delle pertinenti omologazioni alla circolazione in luoghi aperti al pubblico.

Quindi il Security Manager è quasi sempre responsabile!

Il Professionsta della Security può liberarsi dalla responsabilità che gli deriva dalla sua posizione di garanzia nei confronti delle guardie giurate dipendenti dell’istituto solo provando che, nonostante abbia fatto tutto ciò che la norma e le circostanze lo richiedessero, l’evento non avrebbe potuto essere altrimenti impedito. Si parla appunto in tale ultimo caso di imprevedibilità del comportamento della guardia giurata o di evento fortuito o di caso eccezionale.

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