No CCNL maggiormente rappresentativo? No benefici

06 Feb 2018

di Redazione

In una recente circolare, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce importanti indicazioni ai propri uffici territoriali sulla mancata applicazione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che potrebbero generare dumping.  Un tema di particolare interesse nel settore della vigilanza privata, costellato dalla proliferazione di contratti “pirata”.
L’INL richiama le norme dell’ordinamento che, pur tenendo ferma la libertà delle imprese di aderire al CCNL più gradito, riservano tuttavia l’applicazione di determinate discipline (deroghe, benefici normativi e contributivi, integrazione della disciplina contrattuale, calcolo della retribuzione) a quanti applicano i contratti collettivi più rappresentativi.
l’INL elenca le aree nelle quali l’adesione ai CCNL maggiormente rappresentativi rileva in modo particolare.

Contratti di prossimità: eventuali contratti sottoscritti da soggetti “non abilitati” non possono produrre effetti derogatori alle disposizioni di legge e alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. In sede di accertamento, pertanto, il personale ispettivo dovrà considerare tali contratti come inefficaci, e adottare i conseguenti provvedimenti (ad es. recuperi contributivi);

Benefici normativi e contributivi: l’applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale è indispensabile per il godimento dei benefici normativi e contributivi;

Contribuzione dovuta: i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale rappresentano il parametro ai fini del calcolo della contribuzione dovuta, indipendentemente dal Ccnl applicato ai fini retributivi;

Integrazione della disciplina dei contratti di lavoro: ogni qualvolta il D.lgs. 81/2015, che reca la disciplina organica dei contratti di lavoro, rimette alla contrattazione collettiva il compito di integrare la disciplina delle tipologie contrattuali (ad es. in materia di contratto di apprendistato o a tempo determinato), il riferimento è esclusivamente ai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e ai contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria. Gli interventi integrativi o derogatori ad opera dei contratti privi del requisito della maggiore rappresentatività non hanno invece alcuna efficacia: ciò potrà comportare la mancata applicazione degli istituti di flessibilità di cui al D.lgs. 81/2005 e, a seconda delle ipotesi, anche la trasformazione del rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato.

 

Clicca qui per scaricare Circolare N3 25/01/2018 Contrattazione collettiva

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