La Corte di Cassazione ha pronunciato due sentenze (n. 14356/2014 e n. 14595/2014) sull’indennità di vacanza contrattuale come definita nell’Accordo di rinnovo del CCNL per laVigilanza Privata e iServizi Fiduciari. Com’è noto, in sede di rinnovo le parti sociali hanno previsto l’erogazione di un una tantum di € 450,00 e di specifici incrementi della retribuzione mensile, a copertura del periodo di vacanza contrattuale (1 gennaio 2009 – 31 gennaio 2013), precisando che tali emolumenti avrebbero assorbito, sino a concorrenza, “somme eventualmente già erogate, a qualsiasi titolo, in relazione al periodo di vacanza contrattuale e al presente rinnovo”. Il Tribunale di Torino, adìto a febbraio 2013, ha ritenuto che l’indennità di vacanza contrattuale si dovesse invece maturare “mese per mese” e andasse considerata come un diritto quesito, ossia immutabile e intangibile. La Cassazione, invece, ritiene che l’IVC non sia un diritto quesito, e che quindi le disposizioni pattuite in sede di rinnovo siano pienamente idonee a coprire l’intero periodo di vacanza contrattuale.
Le decisioni della Corte di Cassazione, benché non strettamente vincolanti, segnano comunque un chiaro orientamento per tutti i giudici investiti in futuro della stessa questione.
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