L‘esenzione Iva prevista dal DPR 633/72, art. 10, n. 26, modificato dal D.L. 953/82, ricomprende – anche od esclusivamente – le prestazioni di servizi di vigilanza e custodia erogate dagli istituti di vigilanza privata?
Questa la domanda rivolta dal ricorrente ai giudici della Cassazione. Ebbene, secondo gli Ermellini l’esenzione è limitata alle prestazioni rese dalle guardie particolari giurate ai privati ed agli enti in qualità di lavoratori autonomi, mentre non spetta in relazione alle prestazioni fornite, quand’anche a mezzo di guardie giurate, dagli Istituti di vigilanza privata. Cioè l’esenzione IVA spetta per le sole prestazioni effettuate da persone fisiche a favore di enti pubblici, altri enti collettivi e privati.
Ma quando mai una guardia giurata può operare come lavoratore autonomo senza vincoli di subordinazione?