Vi ricordate i 15 milioni di euro stanziati come credito d’imposta per le spese destinate alla sicurezza dei privati nell’anno appena concluso? Bene, lo scorso 6 dicembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze che definisce criteri e procedure di accesso al bonus, evviva. Il decreto conferma che l’agevolazione spetta solo alle persone fisiche – non nell’esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa, quindi esclusi artigiani e commercianti – per le spese sostenute nel 2016 per l’installazione di sistemi di videosorveglianza e d’allarme e per la stipula di contratti con istituti di vigilanza privata. Le spese possono afferire alle abitazioni private; se l’immobile è adibito ad sia personale che lavorativo, il credito d’imposta scende al 50%.E veniamo alle novità del decreto, ossia le modalità per ottenere in concreto il credito d’imposta.
Prima di tutto bisogna inviare, in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle Entrate, in cui indicare l’importo delle spese agevolabili sostenute nel 2016. Purtroppo non si sanno ancora quale schema utilizzare per l’istanza e il termine di invio, demandati ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanarsi entro fine mese. Quello che si sa è che, in base al rapporto tra risorse stanziate con la Legge di Stabilità 2016 e il credito d’imposta complessivamente richiesto, l’Agenzia delle Entrate determinerà la percentuale massima del “bonus” spettante a ciascun richiedente, che sarà comunicata con un altro provvedimento da emanarsi entro il 31 marzo 2017. Il credito d’imposta dovrà poi essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2016, e sarà utilizzabile in compensazione. A tal fine, il modello F24 dovrà essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. In alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo potranno utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi, senza alcun limite temporale.
Occhio: il credito d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali per le stesse spese. Se l’Agenzia delle Entrate accerta che l’agevolazione non spetta o spetta solo in parte, procederà all’immediato recupero.