Correttivo antiriciclaggio: più oneri per le imprese di vigilanza privata

09 Dic 2019

di Ilaria Garaffoni

Il Decreto legislativo n. 125/2019, in vigore dal 10 novembre scorso, introduce delle novità sull’antiriciclaggio, recependo la V Direttiva UE in materia. Il decreto – secondo Paolo Spollon (Vice Presidente ANIVP) – “inasprisce le incombenze a carico delle società specializzate nella gestione del contante e costringe le aziende ad investire ulteriormente in un complesso processo riorganizzativo che comporta ingenti investimenti. Stiamo lavorando per avere chiarezza e tutelare le aziende del comparto nell’applicazione del contesto normativo e nel rapporto con le autorità di controllo”.Le modifiche riguardano più aspetti, ben analizzati da ANIVP, di cui riprendiamo il comunicato.

Il Legislatore ha ampliato i soggetti sottoposti ai relativi obblighi Antiriciclaggio (introducendovi le figure delle succursali “insediate” degli intermediari assicurativi; dei soggetti che commerciano cose antiche e opere d’arte o che agiscono da intermediari in questo ambito; dei prestatori di servizi di portafoglio digitale; degli agenti in affari anche quando agiscano in qualità di intermediari della locazione di un immobile con canone mensile pari o superiore ai 10 mila euro).

Quanto ai rapporti dei soggetti obbligati con clienti persone giuridiche, in merito all’individuazione della titolarità effettiva, si prevede l’indicazione cumulativa dei fondatori, ove in vita; dei beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; dei titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione. È prevista, inoltre, la clausola residuale in caso di impossibilità di individuazione univoca; in tal caso il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

Si prevede, inoltre, l’introduzione di misure di adeguata verifica rafforzata in relazione alla clientela che opera con Paesi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, oltre che una serie di obblighi specifici relativamente ad informative periodiche per le transazioni effettuate con i soggetti operanti in questi Paesi per gli intermediari bancari o finanziari.

In materia di controlli, viene esteso lo strumentario utilizzabile dalle autorità di vigilanza per mitigare il rischio connesso ai Paesi terzi. La Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, ad esempio, potrà servirsi del Nucleo speciale di polizia valutaria.

Infine, di estremo interesse sono le integrazioni al sistema sanzionatorio. A titolo di chiarimento, viene esplicitato e chiarito che Banca d’Italia e Ivass potranno, ad esempio, irrogare sanzioni anche nei confronti soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, controllo e direzione dell’intermediario vigilato, assegnando a Banca d’Italia la facoltà di irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 350.000 euro nelle ipotesi di inosservanza delle disposizioni procedurali di organizzazione e controllo interno adottate nei confronti degli operatori non finanziari vigilati, ossia dei soggetti che esercitano l’attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate.

 

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