DM Piantedosi: videosorveglianza e vigilanza privata per i pubblici esercizi

29 Gen 2025

di Redazione

Con DM del 21/01/2025 (Decreto Piantedosi) sono state adottate le «Linee guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici», che contengono un’ulteriore apertura alle tecnologie per la videosorveglianza e al coinvolgimento della vigilanza privata nella gestione della sicurezza nei locali e fuori dagli stessi. Approfondisce per noi l’argomento Roberta Rapicavoli, Avvocato esperto in Information Technology e Privacy.

di Roberta Rapicavoli

L’art. 21-bis del DL113/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 132/2018, prevede, ai fini di una più efficace prevenzione di atti illegali o di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, l’individuazione di specifiche misure, basate sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di polizia, mediante appositi accordi sottoscritti tra il prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, cui i gestori medesimi si assoggettano con le modalità previste dagli stessi accordi.


Natura degli accordi
Tali accordi devono essere adottati localmente nel rispetto delle linee guida nazionali. Quindi le Linee guida adottate con il decreto Piantedosi sono destinate ad essere declinate in accordi a livello provinciale, tra i Prefetti e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti pubblici. I singoli esercenti potranno aderire a tali accordi stipulati a livello provinciale e ottenere dei vantaggi.


Videosorveglianza e vigilanza privata

Nelle Linee guida è indicato che negli accordi a livello provinciale devono essere inserite misure che, per la loro duttilità e trasversalità, scoraggiano il compimento di azioni illegali e mettono a disposizione delle Forze di polizia strumenti volti ad agevolare l’attività di identificazione e di rintraccio dei responsabili. La videosorveglianza rientra tra tali misure.
Come indicato al paragrafo 2 delle Linee guida, infatti, appare opportuno che gli accordi stipulati a livello provinciale prevedano l’impegno a carico degli operatori economici, tra gli altri, di procedere all’installazione di sistemi di videosorveglianza. Detti impianti saranno gestiti dai titolari degli esercizi stessi tramite gli addetti ai servizi di controllo oppure saranno affidati a istituti di vigilanza privata, nel rispetto delle norme stabilite a tutela della riservatezza.

Limiti ed esclusioni
Nelle Linee guida è indicato che l’impegno di procedere all’installazione di sistemi di videosorveglianza andrà calibrato in ragione della tipologia dell’esercizio pubblico.
Si precisa poi che potrà essere valutata la possibilità di esonerare quelle attività che possono considerarsi «di vicinato» in base ai limiti dimensionali stabiliti dalle vigenti leggi regionali o, in assenza di queste ultime, dalle leggi dello Stato. Nelle Linee guida viene indicato poi che potrà essere valutata la possibilità di escludere dal suddetto obbligo gli esercizi, diversi da quelli alberghieri e simili, dove vengono svolte attività economiche di carattere para-ricettivo su una scala ridotta. Di contro, non potranno essere esonerate le strutture dove vengono offerti al pubblico spettacoli e intrattenimenti, nonché gli esercizi che sono autorizzati ex art. 88 del TULPS gestire scommesse e altri giochi leciti.

Dove installare i sistemi TVCC
I sistemi di videosorveglianza dovranno essere installati all’esterno dell’esercizio pubblico, assicurando la possibilità di riprendere le vie di accesso e le uscite di sicurezza del locale. Potrà essere valorizzato, quale misura di prevenzione posta in essere dall’esercente, anche il collegamento dei predetti apparati, ove esistenti ed ove compatibili,  con le piattaforme della videosorveglianza comunale.

Si dovrà inoltre prevedere l’obbligo, a carico dell’esercente, di:

a) conservare i filmati ripresi per il periodo massimo consentito dalle vigenti normative in materia di tutela dei dati personali e dai discendenti indirizzi impartiti dalla competente Autorità garante;

b) manutenere e tenere in funzione i predetti apparati, al fine di evitare soluzioni di continuità nell’acquisizione delle immagini e nella relativa messa a disposizione a favore delle Forze di polizia, allorché queste ne facciano richiesta per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

Clausola di adesione
L’art. 21-bis delinea un meccanismo in cui – sul modello dei contratti per adesione – la conclusione dell’accordo di livello provinciale tra il Prefetto e le associazioni di categoria(1)apre la possibilità per i titolari degli esercizi pubblici di aderire a questo sistema «aperto», accettando in toto le condizioni da esso previste, senza possibilità di richiederne la modifica (art. 21-bis, comma 1). Sono legittimati ad azionare questa clausola di adesione tutti gli operatori economici che svolgono attività riconducibili alle tipologie evocate dal citato art. 86 T.U.L.P.S., ancorché – come spesso accade per i locali di pubblico spettacolo e intrattenimento – tali attività siano esercitate unitamente ad altre di diversa natura.

NB – Possono accedere al meccanismo delineato dalla norma solo operatori economici che possano considerarsi virtuosi, in quanto non sono destinatari, o non lo sono stati in tempi recenti, di provvedimenti che ne mettono in discussione l’affidabilità ai fini di pubblica sicurezza nella gestione dell’attività economica (1).

Vantaggi dell’adesione agli accordi

L’adesione da parte dei gestori degli esercizi pubblici agli accordi stipulati in ambito provinciale implica un vantaggio reputazionale a favore dell’esercente, che vede, per ciò stesso, accresciuto il suo margine di affidabilità sociale.
A questo si aggiungono gli ulteriori benefici che l’operatore economico consegue dall’ingresso nel sistema di collaborazione pubblico-privato, configurato dalla stipula degli accordi di livello provinciale, con particolare riferimento al meccanismo premiale stabilito nelle Linee guida. Nel paragrafo 4 delle Linee guida, infatti, è indicato che l’adesione agli accordi di cui al citato art. 21-bis e il loro puntuale e integrale rispetto da parte dei gestori degli esercizi pubblici, sono valutati dal Questore anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza, tra i quali quelli di cui all’art. 100 del T.U.L.P.S., determinando l’applicazione di meccanismi premiali in favore degli esercenti «virtuosi» .

(1) Il sistema di collaborazione pubblico-privato delineato dall’art.21-bis si rivolge a tutte le associazioni che, sulla base di indici consolidati, possono essere considerate maggiormente rappresentative delle diverse filiere di operatori economici che compongono il genus degli esercizi pubblici. Nelle Linee guida si precisa che potranno essere individuati come validi partner delle intese collaborative in questione non solo le associazioni che riuniscono le imprese appartenenti ad un determinato segmento delle attività menzionate nell’art. 86 TULPS (che prevede la licenza di polizia per aprire una serie di esercizi commerciali, come bar, vendita al minuto di vino ed altre bevande anche non alcoliche, sale pubbliche adibite ai giochi leciti, ndR), ma anche quelle che, pur avendo una platea di riferimento più ampia, sono esponenziali anche delle categorie economiche in commento e abbiano i crismi della maggiore rappresentatività. www.robertarapicavoli.it

(2) In tal senso, gli accordi di livello provinciale dovranno prevedere che possono aderire alle intese collaborative in questione esclusivamente i titolari delle autorizzazioni e degli altri atti abilitanti alla conduzione degli esercizi pubblici, i quali:
a) non siano destinatari di misure di prevenzione, personali o patrimoniali, indipendentemente dal fatto che il Giudice abbia concesso o meno il beneficio di cui all’art. 67, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) non siano sottoposti al procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione, personale o patrimoniale, di cui al citato decreto legislativo n. 159/2011;
c) non risultino destinatari di un provvedimento in vigore che dispone il divieto di accesso agli esercizi pubblici di cui agli articoli 13 e 13-bis del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
d) non siano stati destinatari, in qualità di titolari della licenza o dell’atto abilitante alla conduzione d un esercizio pubblico, di provvedimenti di cui all’art. 100 T.U.L.P.S. nei 36 mesi antecedenti alla data della stipula del protocollo di livello provinciale;
e) non siano destinatari di un provvedimento cautelare di chiusura dell’esercizio pubblico, disposto ai sensi dell’art. 79, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per aver consentito che il locale sia adibito a luogo di convegno di persone che ivi si danno all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
f) non siano stati destinatari di provvedimenti di sospensione o revoca delle licenze o degli altri atti abilitanti alla gestione di un esercizio pubblico, adottati a seguito di richiesta formulata dal Prefetto per motivi di ordine e sicurezza pubblica, ai sensi dell’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ovvero ai sensi dell’art. 17, comma 4, della legge 26 maggio 2001, n. 128, per finalità di prevenzione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego dei beni di provenienza illecita o di delitti concernenti armi o esplosivi. www.robertarapicavoli.it

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