Vigilanza privata e trasporto valori fanno ampio uso di geolocalizzazione – in alcuni casi imposta dalla norma. Nel settore, tracciamentoè spesso sinonimo di GPS, ossia un oggetto che riceve il segnale satellitare, calcola la propria posizione e la trasmette via rete cellulare alla centrale.
Ma esistono anche altre tecnologie, come il Bluetooth Low Energy (BLE), diverse ma sottostanti agli stessi interrogativi: dove finisce la tutela del patrimonio e dove inizia il controllo a distanza dei lavoratori? Fa chiarezza Francesco Polimeni, Perito ed Esperto CCIAA di Roma (n. RM-2368) in tecnologie investigative e bonifiche elettroniche TSCM, titolare di Polinet.
Gentile Direttore,
ho letto con interesse l’articolo, apparso su questa testata, dedicato al delicato tema “GPS e vigilanza privata: strumento di lavoro o controllo a distanza?”
Un interrogativo sempre attuale e che riguarda anche gli altri dispositivi di tracciamento sul mercato, come quelli basati su tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE), che stanno trovando sempre più applicazioni nel settore sicurezza.
A differenza dei localizzatori GPS, i tracker BLE non dispongono di una SIM né calcolano direttamente la propria posizione. Il loro segnale viene infatti rilevato dagli smartphone vicini, che trasmettono in modo anonimo la posizione del tag al proprietario.
Per le dimensioni ridotte, la lunga autonomia e i costi di gestione praticamente assenti, risultano particolarmente adatti alla protezione di merci, spedizioni, beni di valore e asset aziendali.
Ma non mancano i limiti: la localizzazione è meno precisa rispetto al GPS e dipende dalla presenza di dispositivi nelle vicinanze. Per attività che richiedono un monitoraggio continuo, come il trasporto valori, il GPS resta quindi la soluzione più efficace.
Quanto alla domanda che vi eravate posti per il GPS, ossia se si tratta di strumento di lavoro o di controllo a distanza del lavoratore, la distinzione anche per BLE resta la finalità d’uso.
Tracciare un bene per proteggerlo da furti o smarrimenti è diverso dal monitorare, anche indirettamente, gli spostamenti di un lavoratore. In quest’ultimo caso si applicano senza alcun dubbio le garanzie previste dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori.
Francesco Polimeni















