Il 7 novembre 2019 è stato emanato il DM n. 139, che sostituisce il decreto 266/2012 in materia di servizi antipirateria a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana. La nuova disciplina reca alcuni elementi migliorativi e tesi a semplificare la gestione, ma contiene anche delle insidie e non risolve le questioni più ostiche (che la la circolare esplicativa dello scorso 9 Dicembre non dirime).
E’ poco lusinghiero il commento di Federsicurezza, che riprendiamo quasi interamente.
“Sorvolando sul fatto che il decreto è diverso da quello che era stato presentato alle Associazioni in una riunione in cui la bozza veniva “raccontata” ma non consegnata ai presenti, nelle 31 pagine della circolare del 9 dicembre si annidano pericolose insidie e non si offrono soluzioni a questioni di rilievo.
In primo luogo, ci riferiamo alla questione sollevata in occasione della pubblicazione del decreto ministeriale n. 139, secondo cui, considerato che le disposizioni in materia di formazione delle guardie sono operative dal 1° gennaio prossimo, non ci sono i tempi tecnici per consentire agli operatori che abbiano maturato più di 90 giorni di imbarco di sostenere gli esami di certificazione davanti alle Commissioni istituite presso le Prefetture (ammesso che tutte le Prefetture le abbiano istituite).
La circolare si dilunga sul ruolo delle Commissioni di esame e sulla necessità che queste tengano “sessioni di esame a cadenze temporali regolari”, ma non affronta il vero problema, cioè la necessità di un intervento normativo che conceda un’ulteriore proroga al termine fissato dall’art. 5, comma 5, del D.L. 107/2011.
Anzi, la circolare reca un’interpretazione contraria al disposto normativo, allorché (lett. c di pagina 8) prevede che “fino al 31 dicembre di quest’anno, le guardie giurate, che sono state impiegate in servizi antipirateria a bordo di navi mercantili per un periodo non inferiore a novanta giorni (…) sono esentate dal frequentare i predetti corsi ed ammesse a sostenere direttamente l’esame…”, rendendo di fatto inapplicabile la previsione oltre il 31 dicembre (!).
In materia di armi e autorizzazioni, si passa dal regime semplificato istituito con la circolare dell’ottobre 2013 – che prevedeva, in considerazione dei tempi stretti con cui si affidano i contratti per i servizi di protezione, un’autorizzazione con validità triennale ed una comunicazione inviata di volta in volta, via mail, 72 ore prima dell’inizio del servizio – alla previsione di una licenza con efficacia temporale limitata al periodo di svolgimento del servizio (in barba peraltro all’art. 13 del TULPS, secondo cui le autorizzazioni di polizia hanno la durata stabilita dalla legge), che dovrà essere rilasciata (con tutte le lungaggini burocratiche del caso) ogni volta che dovrà effettuarsi un servizio di protezione. Questo comporterà, verosimilmente, l’impossibilità per l’Istituto di Vigilanza di ottenere l’autorizzazione per tempo e per l’armatore di proteggere le sue navi.
In ultimo: la circolare insiste sul rapporto di “dipendenza” delle guardie dagli Istituti (o dagli armatori), in piena distonia con la direttiva dell’ottobre scorso sulle guardie giurate autonome. Intendiamoci, per noi va benissimo che si sottolinei la necessità del rapporto di lavoro dipendente delle guardie giurate, ma il Ministero deve decidere quale strada vuole seguire e soprattutto tornare ad emanare norme condivise con gli operatori di questo delicato settore”.
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