Breve ripassino preliminare sulla formazione professionale delle guardie giurate che operano servizi di sicurezza sussidiaria (art. 6 del DM 154/2009): serve un corso e il superamento di un esame dinnanzi alle apposite Commissioni. Poiché la prassi applicativa ha generato ritardi che hanno portato a deroghe (di carattere eccezionale), il Ministero dell’Interno ha emanato una circolare esplicativa e un calendario serrato per sanare le situazioni sospese o irregolari. Vediamo il dettaglio.
1) Per prestare i servizi di sicurezza sussidiaria a bordo di mezzi di trasporto (navi, treni), l’autorità competente all’abilitazione è il Prefetto della sede del concessionario;
2) se il richiedente non ha già la licenza ex art. 134, deve chiederla e (una volta verificati i requisiti ex 154/2009) richiedere la specifica abilitazione. E’ competente il Prefetto della sede legale della società;
3) per approvare le modalità di svolgimento dei servizi di sicurezza sussidiaria è competente il Questore della provincia dove il soggetto ha ottenuto la licenza ex art 134 (per ambiti extraprovinciali operando d’intesa con gli altri Questori coinvolti);
4) la commissione è un organo permanente (non si riunisce dunque solo su richiesta), si tiene nella provincia della sede dell’Istituto o nella struttura dove si espleteranno i servizi;
5) la circolare fornisce dettagliate indicazioni sulla composizione della commissione e sul reperimento dei soggetti competenti;
6) quanto alle tempistiche:
– entro il 30 giugno dovranno essere formate le Commissioni;
– nei successivi 15 giorni le Prefetture dovranno invitare gli Istituti di Vigilanza che già erogano questi servizi a sottoporre il personale interessato ad esame;
– entro 30 giorni dalla costituzione, le Commissioni dovranno formalizzare i calendari di esame, che dovranno essere compresi tra il 15 settembre e il 30 novembre prossimi.